DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998 - Misura delle quote da versare per l'anno 1999 da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n. 19/98)

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Misura delle quote da versare per l'anno 1999 da parte delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori. (Deliberazione n.

19/98).

IL COMITATO CENTRALE per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi

Riunitosi nella seduta del 28 ottobre 1998; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 1999 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta degli albi provinciali; Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e provinciali, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n.

298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997; Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del comitato centrale del 28 ottobre 1998 e riportate nel relativo verbale; Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 385.000;

Delibera: Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 1998, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente postale n. 34171009, intestato al comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 1999, nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a cura del comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 1998, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 1998, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un...

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