Variazione tecnica del prodotto fitosanitario , registrato al n. 1990, a nome dell'impresa Isagro S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente ´Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitariª;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti ´Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariª;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 30 luglio 1975, con il quale e' stato registrato al n. 1990 il prodotto fitosanitario denominato Butyrac 118, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21, 20153 Milano, e preparato in stabilimenti gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione relativamente alla variazione del contenuto della sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 19 settembre 2006, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 5 settembre 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto...

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