DECRETO 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE

TECNOLOGIE

DECRETO 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,

della posta elettronica certificata.

Capo I PRINCIPI GENERALI

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 17 del

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'

27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visti gli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2, del

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico sulla documentazione amministrativa, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Sentito il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, citato nelle premesse. Si intende, inoltre, per

    a) punto di accesso: il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonche' i servizi di identificazione ed accesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto; b) punto di ricezione: il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta ettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici all'interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di trasporto; c) punto di consegna: il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l'avviso di mancata consegna; d) firma del gestore di posta elettronica certificata: la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l'integrita' e l'autenticita' dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.

    e) ricevuta di accettazione: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata; f) avviso di non accettazione: l'avviso, sottoscritto con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che viene emesso quando il gestore mittente e' impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non e' possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il messaggio non potra' essere consegnato al destinatario; g) ricevuta di presa in carico: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce; h) ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio e' inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; i) ricevuta completa di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale; l) ricevuta breve di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale; m) ricevuta sintetica di avvenuta consegna: la ricevuta che contiene i dati di certificazione; n) avviso di mancata consegna: l'avviso, emesso dal sistema, per indicare l'anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; o) messaggio originale: il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene; p) busta di trasporto: la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata mittente, all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione; q) busta di anomalia: la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale e' inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica...

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