Reati urbanistico-edilizi in senso stretto, in particolare

AutoreMaria Sandra Acito
Pagine45-79
REATI URBANISTICO-EDILIZI IN SENSO STRETTO, IN PARTICOLARE 45
CAPITOLO SECONDO
REATI URBANISTICO-EDILIZI
IN SENSO STRETTO, IN PARTICOLARE
SOMMARIO: 2.1. Art. 44, comma primo, lett. a), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. –
2.2. Art. 44, comma primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. – 2.3. Art. 44,
comma primo, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2.1. Art. 44, comma primo, lett. a), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La lett. a) dell’art. 44, comma primo, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, che riproduce il contenuto della lett. a) dell’art. 20, comma
primo, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha carattere residuale, trovando
applicazione nelle sole ipotesi in cui non siano integrati gli estremi
dei reati di cui alle successive lett. b) e c).
La norma sanziona, con la sola pena pecuniaria dell’ammenda
fino a 20.658 euro, l’inosservanza:
1) delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo
IV del T.U.E.;
2) delle norme contenute nei regolamenti edilizi;
3) delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici;
4) delle modalità esecutive determinate dal permesso di costruire.
Da una siffatta disposizione emerge, come evidenziato dalla
giurisprudenza143, un contenuto generico che consente di ricondurre
alla stessa una pluralità indiscriminata di fattispecie, con conse-
guente, possibile contrasto con l’esigenza di tassatività o sufficiente
determinatezza144 che le norme penali sono tenute a soddisfare.
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143 Cass., 23 maggio 1990, n. 8965.
144 Il principio di tassatività (o sufficiente determinatezza) impone al legislatore, in
sede di redazione della norma penale, il dovere di una precisa e, dunque, non generica for-
REATI URBANISTICO-EDILIZI IN SENSO STRETTO E SEQUESTRO...
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Non manca in dottrina chi, criticamente, ha osservato come
l’eccessiva indeterminatezza della fattispecie in parola, se non
supportata da una corretta attività ermeneutica, possa porre gravi
pregiudizi in termini di certezza del diritto145.
Si è, altresì, rilevato che trattasi di una norma penale in bian-
co146, giacché, pur essendo specificata la sanzione, per la determi-
nazione del precetto il legislatore ha rinviato a dati esterni, di fonte
extrapenale147.
Con riferimento alla parte della disposizione ove il legislatore
ha inteso sanzionare l’inosservanza di norme, prescrizioni e modali-
tà esecutive previste dal titolo IV del testo unico edilizia, si osserva
che, pur trattandosi di previsione dalla formulazione migliore rispet-
to a quella di cui alla lett. a) dell’art. 20 della L. 28 febbraio 1985,
n. 47, la stessa, per l’ampiezza del suo contenuto, ha di fatto portato
ad un’applicazione limitata148.
Si è, ad esempio, escluso che possano rientrare nella previsione
richiamata le ipotesi di violazione della normativa sul conglomerato
cementizio. Già sotto la vigenza della L. n. 47/1985, il Supremo
Collegio149 aveva enunciato, difatti, il principio, che conserva anco-
ra oggi la sua validità150, secondo cui la disposizione di cui alla lett.
a) dell’art. 20 della legge sopra citata prevede la sola violazione del-
le norme, prescrizioni e modalità esecutive della stessa e della legge n.
1150/1942, dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e della
concessione. In ossequio al principio di tassatività della fattispecie pe-
nale, non è legittimo che la formulazione legislativa sia ampliata fino a
comprendere in sé provvedimenti di altra natura, disciplinati dal-
l’art. 12 della L. n. 1086/1971 sul conglomerato cementizio.
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mulazione della fattispecie, di modo che l’interprete possa agevolmente discernere ciò che
è penalmente vietato da ciò che, invece, non lo è.
145 D. ANTONUCCI, Manuale di diritto urbanistico, Sistemi Editoriali, 2004; P.
TANDA, I reati urbanistico-edilizi, op. cit..
146 Sono definite ‘norme penali in bianco’ quelle norme in cui la sanzione è deter-
minata, mentre il precetto ha carattere generico. Per la specificazione di quest’ultimo ele-
mento della norma penale il legislatore fa rinvio ad atti normativi di grado inferiore.
147 Cass., 11 maggio 2006, n. 16037; Cass., 29 gennaio 2001, in Banche dati Utet,
2007; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 1993, n. 11635; Cass., 14 luglio 1992, n. 7978.
148 N. D’ANGELO, Abusi e reati edilizi. Manuale operativo commentato con la giuri-
sprudenza, op. cit; L. RAMACCI, I reati edilizi. Disciplina, sanzioni e casistica, op. cit..
149 Cass., 14 luglio 1997, n. 6883.
150 La disciplina sul conglomerato cementizio non è attualmente contenuta nella par-
te del T.U.E. cui fa riferimento l’art. 44, lett. a), bensì agli artt. da 71 a 75.
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Resta, altresì, esclusa dal predetto ambito applicativo l’ipotesi
di mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione, atteso che,
come puntualizzato in più occasioni dalla giurisprudenza, oggetto di
attenzione del legislatore è l’illecita attività di costruzione e non an-
che l’inerzia del soggetto agente151.
Passando all’inosservanza delle norme contenute nei regola-
menti edilizi, si evidenzia, in dottrina, la necessità di procedere
all’individuazione della portata che la nozione di ‘violazione di re-
golamenti edilizi’ assume ai sensi e per gli effetti della norma in pa-
rola, giacché non tutte le violazioni di regolamenti edilizi sono ri-
conducibili nella sfera applicativa della lett. a) dell’art. 44, ma
esclusivamente quelle che, tenuto conto del titolo della legge e
dell’oggetto della stessa, siano state poste in essere nello svolgimen-
to di attività urbanistico-edilizia. Onde l’esclusione di questioni ci-
vilistiche152.
Di notevole interesse è la giurisprudenza formatasi in tema di
omessa esposizione del cartello che segnali lavori. In particolare, si
osserva che la violazione dell’obbligo di esposizione del cartello in-
dicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal
regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, deve dirsi con-
figurare, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e
dell’esecutore, il reato ex art. 27, comma quarto e 44, lett. a), D.P.R.
Anche l’inosservanza delle distanze da rispettare tra le costru-
zioni, previste dai regolamenti locali, è stata ricondotta nell’alveo
della previsione in esame.
Il Supremo Consesso154 ha avuto occasione di precisare che il
mancato rispetto della normativa in materia di distanze che devono
essere osservate tra i confini dei fabbricati fuori dal perimetro dei
centri urbani, a protezione dei nastri stradali, configura un’ipotesi di
reato sanzionabile ai sensi dell’art. 20, lett. a), L. n. 47/1985 (oggi,
art. 44, lett. a), T.U.E.). La Corte ha argomentato ponendo l’accento
sull’oggetto della tutela penale apprestata dal citato art. 20 – com-
––––––––––––
151 N. D’ANGELO, Abusi e reati edilizi. Manuale operativo commentato con la
giurisprudenza, op. cit..
152 P. TANDA, I reati urbanistico-edilizi, op. cit..
153 Cass., 15 ottobre 2009, n. 46832; Cass., 7 aprile 2006, n. 16037.
154 Cass., 8 aprile 1997, n. 5514.

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