Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3369).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.

3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30 marzo 2004; Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte alla realizzazione dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di Acerra, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, indispensabile al superamento della situazione emergenziale in atto; Ritenuta la necessita' di evitare l'insorgenza di situazioni di criticita' sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, derivanti da tensioni di ordine sociale della collettivita' locale interessata dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione; Ritenuto, quindi, di dover corrispondere alle istanze locali volte ad ottenere dagli organismi competenti il piu' alto grado di certezza in ordine alla compatibilita', sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di Acerra; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

  1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede al...

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