Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3345).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del

legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla

9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.

3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004 e n. 3343 del 12 marzo 2004; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le ulteriori idonee misure per il superamento della situazione in atto in tutto il territorio regionale; Considerati altresi' gli esiti della riunione tenutasi con i rappresentanti delle regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2004; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

  1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, si avvale dei Prefetti delle province della regione stessa in qualita' di soggetti attuatori, subentrando nei poteri commissariali precedentemente loro assegnati dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa; i predetti Prefetti continuano ad avvalersi delle strutture commissariali da loro rispettivamente costituite operando sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Commissario delegato.

  2. Il Commissario delegato, provvede, altresi', al limitato fine di assicurare la tempestiva e completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando ai sindaci nella titolarita' e nell'esercizio di tali potesta' per la durata dello stato di emergenza.

    Art. 2.

  3. Ferme restando le obbligazioni dei soggetti concessionari, il Commissario delegato e' autorizzato

    1. ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni medesime, che si determinano anche in deroga alle disposizioni...

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