Testo del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 2002, n. 283 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4) recante: "Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di traspo...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

    Riferimenti normativi

    - L'art. 1 del decreto interministeriale 28 giugno 2002, recante: "Proroga della copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2002, n. 155, cosi' recita

    "Art. 1. - Il termine prescritto all'art. 1, comma 1, del decreto-legge del 1 giugno 2002, n. 105, e' prorogato sino al 31 ottobre 2002.".

    Art. 2.

  2. Per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero...

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