LEGGE 27 febbraio 2002, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

Coming into Force28 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/27/002G0043/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 2002
Published date27 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.49 del 27-02-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450

All'articolo 1:

e' inserita la seguente rubrica: "(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)";

al comma 1, le parole: "e' differita" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogata".

All'articolo 2:

e' inserita la seguente rubrica: "(Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)";

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, cosi' determinato:

  1. gestori di linee aeree:

    1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1º febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

    2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1...

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