DECRETO 30 settembre 2009 - Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992. (09A11949)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento CIP n. 6/92 ed i relativi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC);

Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'Autorita' fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1 gennaio 2007;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/92 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita', e' aggiornato trimestralmente il valore della...

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