DECRETO 19 aprile 2002, n. 86 - Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa; Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalita' di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante "Modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342"; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonche' l'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Rivalutazione 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.

342 puo' essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.

  1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.

    Art. 2.

    Imposta sostitutiva 1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

  2. L'imposta sostitutiva indicata nel comma 1 rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002)

    "1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita.

  4. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nella nota al titolo.

    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

    Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    Note all'art. 1

    - Il...

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