Tribunale Penale di Foggia uff. monocratico, 2 agosto 2016, n. 2296 (ud. 9 maggio 2016)
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giur
10/2016 Rivista penale
MERITO
processo penale tale forma di trasmissione, per le parti
private, non sarebbe stata comunque idonea per comu-
nicare l’impedimento. Ed invero, nel processo civile l’art.
366, comma secondo, c.p.c. (così come previsto dalla leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge
n. 53/1994), ha introdotto espressamente la p.e.c. quale
strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizza-
ti. Già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore
attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in
via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli
ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione
dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale con-
testo assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che
prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica cer-
tificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai
sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo
civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e no-
tificazioni per via telematica devono effettuarsi mediante
posta elettronica certificata. Quest’ultima disposizione
è stata rinnovata anche dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in
G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 149),
entrato in vigore il 20 ottobre 2012 e convertito con mo-
dificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto
crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma
quarto, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e
le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-
menti informatici. Allo stesso modo si procede per le no-
tificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del co-
dice di procedura penale. La relazione di notificazione è
redatta in forma automatica dai sistemi informatici in do-
tazione alla cancelleria”. Ne consegue, pertanto, che per
la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo
informatico di trasmissione non è - allo stato - consentito
quale forma di comunicazione e/o notificazione” (Cass.,
sez. III, 11 dicembre 2014, n. 7058).
La soluzione deve ritenersi, de iure condito, corretta: la
notifica a mezzo p.e.c. da parte del difensore di una parte
privata, invero, è ammessa pure dall’art. 1 L. 53/1994, sì
come modificato dal D.L. 90/2014, esclusivamente in “ma-
teria civile, amministrativa e stragiudiziale” (“L’avvocato o
il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma
dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della auto-
rizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto
a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire
la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le mo-
dalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo
che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia ese-
guita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui
al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazio-
ne del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere
eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”).
Né l’ordinanza in commento né le pronunce della Su-
prema Corte in essa richiamate esaminano, invece, il pro-
filo concernente le conseguenze processuali della notifica
irritualmente effettuata a mezzo p.e.c.
La stessa eccezione preliminare originante il provvedi-
mento de quo, d’altronde, aveva ad oggetto sia l’inesisten-
za che l’abnormità della notifica.
Il passo della pronuncia in cui si motiva la decisio-
ne “per il principio di tassatività ed inderogabilità delle
forme stabilite dalla legge per le notificazioni, alle quali
deve attribuirsi valore di meccanismo di conoscenza lega-
le dell’atto notificato da parte del destinatario, ed anche
l’effetto legale della certezza dell’identificazione dell’auto-
re nonché di conformità dell’atto notificato all’originale”,
pare sottendere la riconduzione delle relative violazioni
all’ipotesi di nullità rispettivamente previste dalle lettere
a) e b) dell’art. 171 c.p.p., per cui: “La notificazione è nul-
la: a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei
casi nei quali la legge consente la notificazione per estrat-
to; b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte
privata richiedente ovvero sul destinatario”.
Tanto nonostante l’evidente difficoltà di ricollegare l’i-
potesi concreta a fattispecie normative pensate dal Legi-
slatore con riferimento a tecniche notificatorie ben diver-
se da quelle consentite dall’attuale sviluppo telematico.
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
UFF. MONOCRATICO,
2 AGOSTO 2016, N. 2296
(UD. 9 MAGGIO 2016)
EST. TALANI – IMP. DIBISCEGLIA
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Gui-
da senza patente y Reato di cui all’art. 73 D.L.vo n.
159/2011 y Violazione dell’art. 116 C.d.S. y Concorso
di reati y Configurabilità y Esclusione.
. Il sorvegliato speciale che si pone alla guida di una
vettura senza patente di guida viola una duplice nor-
ma, quella che attiene alla misura di prevenzione che
gli grava e gli impone di vivere onestamente e quella
propria del fatto di essersi posto alla guida di un veicolo
senza esserne legittimato in quanto, essendo sottopo-
sto alla predetta misura, la patente gli è stata revocata.
In tale ipotesi il sorvegliato è punito ai sensi dell’art.
73 del D.L.vo 159/2011, norma da considerarsi specia-
le rispetto all’art. 116 C.d.S. (d.l.vo 6 settembre 2011,
n. 159, art. 75; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73;
nuovo c.s., art. 116) (1)
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