Tribunale Penale di Foggia 23 febbraio 2016, n. 284
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Rivista penale 6/2016
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
23 FEBBRAIO 2016, N. 284
EST. TALANI – P.M. PETRUCCI – IMP. MARUZZI
Stupefacenti y Detenzione y Uso personale y Esclu-
sione y Destinazione allo spaccio y Elementi di pro-
va y Plurimi elementi con finalizzazione illecita y
Causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto y Inapplicabilità.
. La detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, e
quindi per uso non esclusivamente personale, si rav-
visa in plurimi elementi oggettivi tutti univocamente
convergenti nel senso della finalizzazione illecita della
condotta di detenzione posta in essere dall’imputato.
Proprio la preordinazione materiale dello stesso alla
commissione di plurimi episodi di spaccio rende inap-
plicabile la causa di non punibilità per particolare te-
nuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73; c.p., art. 62 bis; c.p., art. 131 bis) (1)
(1) In senso conforme sulla prima parte della massima si veda Cass.
pen., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 36755, in questa Rivista 2005,
1278. Per utili riferimenti cfr. inoltre Cass. pen., sez. VI, 23 dicembre
1993, n. 11776, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di arresto in flagranza di reato, in data 22
aprile 2015 si presentava davanti a questo Giudice Ma-
ruzzi Filippo, come sopra generalizzato, per la convalida
dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo.
All’udienza del 22 aprile 2015 il Tribunale convalidava
l’arresto avvenuto il giorno precedente. L’imputato chiede-
va personalmente, ai sensi dell’articolo 558, VIII comma,
c.p.p., che il procedimento venisse definito nelle forme del
giudizio abbreviato. Il Tribunale disponeva procedersi se-
condo tale rito e acquisiva agli atti il fascicolo del Pubblico
Ministero.
All’udienza del 5 ottobre 2015 le parti concludevano
come da verbale.
All’esito del complessivo esame della documentazione
acquisita al fascicolo decisorio è pacificamente affermabi-
le la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrit-
togli.
In data 21 aprile 2015 i CC della Compagnia di San
Giovanni Rotondo ponevano in essere attività di Osserva-
zione, Pedinamento e Controllo nei pressi dell’abitazione
del Maruzzi, a seguito di un’informazione confidenziale
ricevuta nei giorni immediatamente precedenti, a cui i
limiti ritenevano di dover attribuire attendibilità e credi-
bilità. Intorno alle ore 09.25 i predetti operanti notavano
la presenza di un soggetto – successivamente identificato
in Nardella Giuseppe – il quale, rivolgendosi verso l’abi-
tazione dell’odierno imputato, attirava la sua attenzione
pronunciando il suo nome. Istantaneamente usciva il Ma-
ruzzi, il quale consegnava al Nardella un involucro, previo
pagamento della somma di euro dieci. I Carabinieri, inso-
spettiti da tali atteggiamenti, decidevano allora di proce-
dere a perquisizione personale nei confronti del Nardella,
ai sensi dell’articolo 103 D.P.R. n. 309/1990, la quale dava
esito positivo: sulla persona del Nardella veniva rinvenuto
l’involucro da questi ricevuto pochi istanti prima dal Ma-
ruzzi, con all’interno 1,4 grammi di sostanza stupefacente
di tipo “hashish”. Lo stesso Nardella confermava, escusso
a sommarie informazioni testimoniali, che la sostanza stu-
pefacente gli era stata consegnata da un tale “Filippo”, evi-
dentemente riconducibile al Maruzzi, odierno imputato, in
virtù della coincidenza tra luogo di cessione della sostanza
stupefacente e abitazione dell’imputato (cfr. verbale di ar-
resto in flagranza di reato; verbale di s.i.t. rese da Nardel-
la Giuseppe). I CC, tornati alle ore 10.20 circa nei prezzi
della dimora del Maruzzi, notavano lo stesso affacciarsi al
balcone con fare nervoso e sospetto, presumibilmente av-
vertito da un complice della presenza dei militari nei pressi
della sua residenza. Pochi minuti dopo l’imputato, uscito
dalla propria abitazione, veniva riconosciuto dagli Operan-
ti come colui che aveva in precedenza ceduto la sostanza
stupefacente al Nardella, successivamente identificato e
sottoposto a perquisizione personale, la quale dava esito
positivo, in quanto veniva rinvenuta una dose di “hashish”
di circa 1 grammo. Anche la successiva perquisizione do-
miciliare, eseguita dagli stessi CC ai sensi dell’articolo 103,
D.P.R. n. 309/1990, terminava con esito positivo, in quanto
erano rinvenuti nell’abitazione del Maruzzi circa 10 gram-
mi della medesima sostanza stupefacente di tipo “hashish”
trovava in possesso del Nardella, identica anche per colore,
taglio e dimensione, già suddivisa in dosi e idonea alla ven-
dita. Inoltre, erano presenti nel domicilio del Maruzzi vari
strumenti certamente non riconducibili a detenzione di so-
stanza stupefacente di tipo esclusivamente personale (un
taglierino con la lama annerita e un “grinder”: materiale
evidentemente utilizzato per il confezionamento e il taglio
della sostanza stupefacente). Infine, i CC reperivano, all’e-
sito della perquisizione, la somma di euro 85,00, ritenuta
provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente,
unitamente al taglierino, al grinder e alla somma di dena-
ro, veniva sottoposta a sequestro probatorio.
L’odierno imputato è chiamato a rispondere del delitto
di cui all’articolo 73, V comma, D.P.R. n. 309/1990, in rela-
zione ai commi I e IV del medesimo articolo, ovverosia di
detenzione illecita di lieve entità di sostanza stupefacente
c.d. “leggera”.
La disposizione normativa in oggetto ha subito varie,
numerose ed importanti modifiche negli ultimi anni, ad
opera sia del Legislatore che del Giudice delle Leggi.
La regolamentazione originaria delle attività illecite
connesse agli stupefacenti era contenuta nella legge n.
685/1975, successivamente integrata dalla L. 162/1990
(c.d. legge “Iervolino-Vassalli”); i testi legislativi vennero
unificati all’interno del D.P.R. 309/1990 (“T.U. Stupefacen-
ti”). A seguito della consultazione referendaria del 1993
era stato emanato il D.P.R. 171/1993, con cui era stata
depenalizzazione e trasformata in illecito amministrativo
la detenzione di sostanza stupefacente per finalità di uso
personale, mediante la caducazione del criterio della dose
media giornaliera quale confine discretivo tra detenzione
a fine di spaccio (illecita) e detenzione per uso personale
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