DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 171 - Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Coming into Force20 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/06/05/093G0238/ORIGINAL
Enactment Date05 Giugno 1993
Published date05 Giugno 1993
Official Gazette PublicationGU n.130 del 05-06-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanita' e per gli affari sociali; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1"; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c); l'art. 80, comma 5; l'art. 120, comma 5; l'art. 121...

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