DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita'' degli studi. (11G0182)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

  1. Il presente decreto:

    1. specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Universita' degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Universita'», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalita' per l'esercizio delle medesime funzioni;

    2. definisce le specifiche norme relative all'Universita', con particolare riferimento al suo assetto statutario;

    3. determina le modalita' per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Universita' al sistema delle Universita' italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo del comma 1 dell'art. 79, nonche' del primo comma dell'art. 107, del decreto del Presidente della

    Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301), e' il seguente:

    Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

    a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

    c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

    L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100

    milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

    d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

    .

    Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di

    Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

    .

    - Il testo dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n.

    590 (Istituzione di nuove universita') pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1982, n. 231 S.O. e' il seguente:

    Art. 44 (Finanziamento). - Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Universita' degli studi di

    Trento e' devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

    Il relativo stanziamento sara' stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla

    Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il

    Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Nel definire tale stanziamento sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle facolta' e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti universita' statali.

    Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

    Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sara' disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

    Il controllo sulla gestione e' esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del

    Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

    .

    - La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

    Stato - legge finanziaria 2010), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

    - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

    gennaio 2011, n. 10, S.O.

    Art. 2

    Funzioni delegate alla Provincia

  2. Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

  3. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:

    1. il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Universita' per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Universita' stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilita'/compatibilita' finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Universita' per il perseguimento delle proprie finalita', l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Universita' medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Universita' e per le attivita' di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Universita' ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove universita') ed alle altre universita' statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonche' a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Universita' medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;

    2. i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Universita' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

      1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale;

      2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Universita';

      3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita';

      4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata...

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