Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizi...

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157 Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250 (in

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti in tema

di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle

Forze armate". Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121 1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente

"Art. 43-ter - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

  1. A decorrere dal 1o aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai...

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