DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157 - Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

Coming into Force04 Maggio 2001
Published date04 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/04/001G0212/CONSOLIDATED/20010703
Enactment Date03 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.102 del 04-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, e' stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianita' di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;

Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi "correttivi" ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le piu' opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare l'omogeneita' dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121

  1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:

    "Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

  2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3o, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

  3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".

  4. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo...

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