IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista, la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 11 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 313.04.70, nei confronti della ditta Boscarelli Nicola fu Luigi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 313.04.70, nei confronti della ditta Boscarelli Nicola fu Luigi.