DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3829 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa)

Coming into Force21 Gennaio 1953
Published date21 Gennaio 1953
Enactment Date27 Dicembre 1952
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/01/21/052U3829/CONSOLIDATED/19640530
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-1953 - Suppl. Ordinario n. 3
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18

maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n.

1206; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233-300 e Vittorio per 67-300, fratelli fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetti del presente decreto;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nei comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 299.49.15...

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