DECRETO 5 aprile 2005 - Transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art.

45, comma 1, il quale prevede che, per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del capo di Stato Maggiore di Forza armata, oltre tali eccedenze; Visto il comma 2 del suddetto art. 45 del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale prevede che con il predetto decreto ministeriale sono indicati l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Visto il provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza prot. n. 385993 in data 6 dicembre 2001, con il quale l'organico complessivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, previsto dalla tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, e' stato ripartito per ogni singolo grado e relative specialita'; Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e, in particolare, la necessita' di non prevedere, in tale contesto, il transito di personale delle Forze armate che riveste gradi dirigenziali; Considerate le disponibilita' relative ai ruoli, ai gradi e alle professionalita' di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego e, in particolare, l'assenza di ufficiali da destinare al transito nella specialita' «psicologica» del comparto sanitario;

Decreta

Art. 1.

Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della Guardia di finanza...

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