DECRETO 25 giugno 2012, n. 146 - Regolamento riguardante il tirocinio per l''esercizio dell''attivita'' di revisione legale, in applicazione dell''articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0165)

Capo I

Principi generali

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l'attivita' e la modalita' di svolgimento del tirocinio, nonche' il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa, le modalita' di attuazione del medesimo articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

Art. 3 (Tirocinio). - 1.Il tirocinio:

a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito

Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'art. 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la

Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.

.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).

In vigore dal 7 aprile 2012.

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n.

328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza...

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