Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'art. 60 del

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad «adolescenti e giovani», regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l'ulteriore disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame e' gia' direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarita' dell'istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.

  1. Finalita'. 1. I «Tirocini estivi di orientamento» si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.

  2. Destinatari e limiti di eta'. 1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di «adolescenti e giovani» vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal

    legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro - che definisce «adolescente»

    il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni - nonche' dal decreto legislativo n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n.

    181/2000 (recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro), in cui all'art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di «adolescente» di cui al decreto legislativo n. 345/1999

    e si definisce «giovane» il soggetto di eta' superiore ai 18 anni

    e fino ai 25 anni compiuti.

    Cio' premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di eta'.

  3. Durata e sussidio economico. 1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralita' di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e l'inizio di quello successivo.

    Considerato, in proposito, che il termine e la successiva ripresa dell'attivita' scolastica, in relazione a ciascun anno accademico, per gli istituti secondari superiori risultano diversi in ogni regione, e che formalmente nelle universita' l'anno accademico ricomprende l'arco temporale continuativo dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, si precisa che i tirocini in esame possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dai giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l'inizio di quelle del successivo anno.

    Pertanto, ciascun istituto scolastico fara' riferimento al periodo dei mesi estivi in cui la propria attivita' scolastica sia effettivamente sospesa.

  4. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'art.

    18, comma 1, lettera g) della legge n. 196/1997 e dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 in questione e' prevista l'eventualita' - ma non l'obbligatorieta' - di erogare a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul «soggetto ospitante», salva la possibilita' per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.

  5. L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura...

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