DECRETO 14 giugno 2012 - Attuazione della direttiva 2011/78/UE della Commissione del 20 settembre 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52 come principio attivo nell''allegato I della direttiva. (12A09642)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2011/78/UE della Commissione del 20 settembre 2011 che ha iscritto il Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52 come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52; per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», e' il 1° ottobre 2013 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2011 /78/UE, e' possibile che prodotti contenenti il Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, come unico principio attivo, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2011/78/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, e' il 30 settembre 2015;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2015 l'esame delle richieste...

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