DECRETO 4 marzo 2002 - Proroga dei termini per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18 - capo terzo, concernenti l'emersione di attivita' detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che

nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' detenute almeno al 1 agosto 2001 fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' medesime; in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato; nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate; per le predette finalita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001; per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalita' contenute nel suddetto decreto; gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi; alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 12480 in data 24 ottobre...

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