DECRETO 31 luglio 2003 - Istituzione e tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente ´Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei viniª ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Considerata la necessita' di prevedere l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, al fine di dare una tutela maggiore al patrimonio delle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche; Acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, istituito ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 164/1992; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato ´alboª, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT), di seguito indicate anche con la dicitura ´denominazione di origineª o con la sigla ´DOª.

  1. Ai sensi del presente decreto si intende

    1. per ´imbottigliamentoª il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri; b) per ´imbottigliatoreª: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

    Art. 2.

    Istituzione albo 1. Per ciascuna DO e' istituito l'albo presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel...

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