DELIBERAZIONE 24 novembre 1998 - Regolamento di attuazione dei tempi e dei modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. (Deliberazione n. 11714)

DELIBERAZIONE 24 novembre 1998.

Regolamento di attuazione dei tempi e dei modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

(Deliberazione n. 11714).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Visti, in particolare, l'art. 1, l'art. 7, commi 1 e 6, l'art. 8, comma 3, l'art. 11 e l'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Considerato il parere della Banca d'Italia; Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati, in attuazione dell'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Delibera:

E' adottato il regolamento di attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati. Il regolamento consta di cinque articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della Consob.

Roma, 24 novembre 1998 Il presidente: Spaventa

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213, CONCERNENTE I TEMPI E I MODI DELLA RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PRIVATI.

Art. 1.

Fonti normative

Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2.

Modalita' di ridenominazione

  1. Durante il periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli emittenti privati hanno facolta' di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

  2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore...

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