DECRETO 27 febbraio 2003 - Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24; a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi all'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare; Visto che il medesimo decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, ha disposto l'abrogazione del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n.

470; Considerato che occorre dare immediata attuazione al citato decreto-legge n. 24 del 2003, al fine di corrispondere con tempestivita' alle pressanti esigenze del settore, ferma restando la necessita' di adeguare successivamente i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle eventuali modificazioni contenute nella legge di conversione del citato decreto-legge; Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni del 28 novembre 2002 sullo schema di decreto ministeriale recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"; Decreta

Art. 1.

V a l i d i t a' 1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' di prosa.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' teatrali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "amministrazione", assegna contributi ai soggetti che svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di

  1. favorire la qualita' artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale, consentendo ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; b) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico; e) ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale; f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo; g) incentivare la promozione e la diffusione del teatro sull'intero territorio nazionale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali nelle aree meno servite; h) promuovere l'interdisciplinarita' e la multimedialita'; i) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.

    1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "Ministro", con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per il teatro, di seguito definita "Commissione", in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, sentita la Conferenza Stato-regioni ripartisce triennalmente la quota da assegnare rispettivamente a

  2. ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II; b) i soggetti di cui al capo III; c) le attivita' di cui al capo IV.

    1. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive all'emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alle integrazione delle risorse medesime.

    2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.

      Art. 3.

      Criteri generali di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio; eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nella attivita'.

    3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione dei contributi per i diversi settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina

  3. le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo; b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale; c) l'incentivo finanziario rapportato al numero delle regioni e delle piazze visitate, con una maggiorazione per le regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; d) l'incentivo finanziario nel caso di prevalenza di recite di autori italiani, o di Paesi dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore; e) l'entita' delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.

    1. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi dell'Unione europea, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici; la Commissione esprime il parere sulla sussistenza dei presupposti e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

    2. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.

    3. E' riconosciuta la sola attivita' recitativa svolta con i criteri individuati dall'art. 5, comma 5.

    4. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta per un massimo del venti per cento dell'intera attivita'.

    5. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.

    6. Il contributo e' assegnato sulla base della validita' organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale delle iniziative, natura professionale delle attivita' realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di deroga da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.

    7. Almeno la meta' degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati per un minimo di trenta giornate recitative per l'attivita' annuale, elevate a cinquanta giornate recitative nell'arco di due anni per l'attivita' triennale. Per il teatro di innovazione le giornate recitative sono ridotte, rispettivamente, a venti e trentacinque.

    Art. 4.

    Presentazione della domanda, determinazione del contributo e criteri di ammissione 1. La domanda di ammissione al contributo - riferita ad una programmazione annuale o triennale - che dovra' essere trasmessa in copia alla regione in cui ha sede legale l'organismo teatrale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta da bollo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio V, corredata da

  4. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso dell'amministrazione; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione; d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

    1. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed e' perentorio; gli organismi di promozione e le rassegne e festival possono integrare la documentazione con il progetto artistico e finanziario entro il 31 dicembre. In caso di domanda spedita...

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