DECRETO 2 aprile 2012 - Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell''articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (12A08164)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER I TRASPORTI TERRESTRI

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

e con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

TECNOLOGICA DEL MINISTERO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2007)»;

Visto il comma 226, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 236, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati;

Visto il comma 235, dell'art. 1, della medesima legge, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge finanziaria per il 2007, il quale sostituisce la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province...

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