DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale. (Deliberazione n. 166/2005)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento

del gas naturale. (Deliberazione n. 166/2005).

Titolo I - Disposizioni generali

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 luglio 2005 Visti

la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge n. 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 18 aprile 2005, n. 62; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/2001); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001; la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.

137/2002); le deliberazioni dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/2003 e 12 dicembre 2003, n. 144/2003; la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/2005; la segnalazione dell'Autorita' al Parlamento e al Governo in materia di terzieta' della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005; il documento per la consultazione «Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione» del 2 maggio 2005 (di seguito

documento per la consultazione 2 maggio 2005).

Considerato che, nel documento per la consultazione 2 maggio 2005, l'Autorita', ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessita' di

prevedere un periodo di regolazione della durata di tre anni al fine di allineare la revisione della disciplina tariffaria dell'attivita' di trasporto a quella dell'attivita' di distribuzione del gas e delineare criteri coerenti con l'aggregazione territoriale che sara' adottata a partire dal prossimo periodo di regolazione dell'attivita' di distribuzione; confermare anche per il secondo periodo di regolazione criteri tariffari che non penalizzino le aree con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal decreto legislativo n.

164/2000; prevedere, al fine di incrementare la flessibilita' del sistema, anche alla luce dell'esperienza registrata durante il periodo di emergenza climatica del marzo 2005, l'introduzione di incentivi all'utilizzo di servizi di trasporto interrompibili; incentivare i nuovi investimenti per assicurare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nazionali, coordinato anche con infrastrutture di interconnessione su linee strategiche per il nostro Paese, per garantire un offerta di capacita' che assicuri adeguati margini rispetto alla esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno; individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita, differenziato dal corrispettivo di uscita dell'area nella quale si trova fisicamente il punto per l'esportazione del gas, per il trasporto di transito sulla rete nazionale di gasdotti; definire criteri che comportino il piu' possibile la determinazione ex-ante delle posizioni di costo degli utenti.

Considerato che, nell'ambito della consultazione, le osservazioni pervenute hanno evidenziato, le seguenti esigenze

mantenere la durata del periodo di regolazione del trasporto pari a quattro anni, in modo da renderlo coerente con la programmazione e la realizzazione degli investimenti caratteristici delle infrastrutture di trasporto; introdurre elementi di degressivita' tariffaria, con riferimento alle caratteristiche di prelievo del punto di riconsegna, garantendo al contempo l'equita' del sistema e la non penalizzazione dei servizi di trasporto nei punti di riconsegna di minori dimensioni; incentivare lo sviluppo di un mercato interrompibile con riferimento alla Procedura di emergenza di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004 (di seguito

Procedura di emergenza climatica); riconoscere incrementi del tasso di remunerazione dei nuovi investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto superiori a quelli relativi a investimenti destinati alla sicurezza del sistema e per un arco temporale maggiore rispetto al periodo regolatorio; considerare, relativamente agli investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, oltre all'incremento del tasso di remunerazione, i costi operativi incrementali; individuare un corrispettivo specifico per i punti di esportazione in relazione al punto fisico di uscita e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura ridotta rispetto al costo di trasporto in flusso, tenuto conto dei costi legati a tali tratte, stimabili pari al 14% del costo di trasporto in flusso; mantenere l'applicazione del corrispettivo fisso del trasporto, determinato con riferimento alle attivita' di rilevazione e gestione dei dati di misura, modificandone la sua articolazione in modo che vengano rimosse eventuali limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali; mantenere l'applicazione annua del fattore correttivo, apportandone opportune modifiche in modo tale che venga garantita una maggiore stabilita' tariffaria nel corso del periodo di regolazione; prevedere la definizione di un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete e la definizione di corrispettivi da applicare ai punti di entrata e uscita della rete nazionale interconnessi con gli stoccaggi.

Considerato che la deliberazione n. 137/2002 rimanda alle disposizioni della deliberazione n. 120/2001 e prevede che il conferimento della capacita' di trasporto continua annuale e pluriennale, e della capacita' di trasporto interrompibile, sia effettuato entro il 1° di settembre; e che le relative richieste siano presentate entro il 1° di agosto.

Ritenuto che sia necessario

prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni al fine di minimizzare gli elementi di incertezza e instabilita' anche in relazione al notevole sviluppo previsto per gli investimenti in nuove infrastrutture; mantenere un corrispettivo di trasporto regionale indifferenziato per area, al fine di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno e prevedere la definizione di un corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale a partire dall'anno termico 2006-2007; mantenere corrispettivi tariffari non degressivi in quanto, a fronte di esigui benefici, vista la limitata incidenza del costo del trasporto sulle condizioni economiche di fornitura, comporterebbero implicazioni fortemente negative sull'equita' del sistema, rafforzando il vantaggio di costo dell'operatore dominante o conducendo a una penalizzazione dei punti di riconsegna di minori dimensioni; prevedere l'offerta di un servizio di trasporto di tipo interrompibile nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti e incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo interrompibile da parte delle grandi utenze, incrementando la flessibilita' del sistema anche ai fini della sicurezza dello stesso nei casi di emergenza climatica, nonche' vigilare sulla corretta applicazione degli obblighi di interruzione disposti dalla Procedura di emergenza climatica; prevedere una disciplina tariffaria che incentivi lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e determini condizioni favorevoli alla concorrenza nel mercato interno, incentivando i nuovi investimenti, anche in corso d'opera, mediante il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale, calcolata come somma della quota di ammortamento relativo a tali investimenti e della quota di remunerazione del valore dei medesimi, riconoscendo un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento; prevedere il riconoscimento dei costi operativi incrementali conseguenti la realizzazione di investimenti diretti in nuove infrastrutture di interconnessione o finalizzati a rendere operative nuove infrastrutture di importazione ed esportazione, ove questi possano compromettere l'equilibrio economico e finanziario della societa' di trasporto; individuare corrispettivi specifici per i punti di esportazione e valorizzare il costo di trasporto in controflusso in misura pari al 14% del costo di trasporto in flusso ai fini di una miglior caratterizzazione del costo del servizio di trasporto; prevedere la definizione a partire dall'anno termico 2006-2007 di un corrispettivo per l'attivita' di misura e transitoriamente, per l'anno termico 2005- 2006, non prevedere alcun corrispettivo fisso del trasporto al fine di rimuovere limitazioni allo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita a clienti finali ed elementi che non permettono la determinazione ex-ante del costo del servizio di trasporto; garantire una maggior stabilita' tariffaria durante il periodo di regolazione, rivedendo il meccanismo di conguaglio, ripartendone l'ammontare su piu' anni termici nel caso in cui vengano calcolati fattori correttivi...

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