ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002 - Disposizioni per lo svolgimento del vertice NATO - Federazione russa. (Ordinanza n. 3203)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002 concernente la dichiarazione di "grande evento", nel territorio della provincia di Roma in occasione del vertice NATO - Federazione russa del 28 maggio 2002; Considerato che risulta necessario definire tutti gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del "grande evento" ed attuare, in un contesto di massima sicurezza e con urgenza, gli interventi di adeguamento delle strutture dell'aeroporto militare di Pratica di Mare interessate dalla manifestazione; Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone

Art. 1.

  1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative connessi alla pianificazione ed alla realizzazione del "grande evento" che si svolgera' presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare.

  2. Per la finalita' di cui al precedente comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2002, si avvale di un comitato, con funzioni di alta consulenza sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento del "grande evento", composto dal prefetto di Roma e da sette rappresentanti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza per i servizi, dal Ministero delle comunicazioni e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  3. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, per le finalita' di cui al precedente comma 1, si avvale di soggetti attuatori con competenza su determinati ambiti d'intervento definiti dallo stesso commissario delegato, i quali, sulla base di direttive di carattere generale specificamente impartite dal...

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