DECRETO 18 luglio 2003, n. 266 - Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o piu' decreti, le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Anagrafe unica delle ONLUS

  1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

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    - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

    Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni). - 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'art.

    10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

    2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

    3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

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    - Si trascrive il testo dell'art. 48, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

    Art. 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.

    2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

    3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

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    - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1.

    L'Amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

    Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

    2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

    3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia...

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