DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 185 - Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato B che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE; Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

    Avvertenza:

    Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Per ´Orario di lavoroª si intende qualsiasi periodo di tempo

    in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita', o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.

  3. Per ´Personale di volo dell'aviazione civileª si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT