Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n.

537; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1998; Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi degli articoli 1 e 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' ordinato secondo le disposizioni del presente regolamento, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro si avvale dei seguenti uffici ausiliari: un ufficio di gabinetto, un ufficio legislativo, una segreteria particolare, una segreteria tecnica, un ufficio stampa.

Presso tali uffici, il Ministro puo' richiedere la utilizzazione di estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi della normativa di carattere generale sulla composizione dei Gabinetti dei Ministeri e puo', altresi', avvalersi di un estraneo alla pubblica amministrazione per la funzione di segretario particolare e di un giornalista per la funzione di capo dell'ufficio stampa.

3. All'Ufficio di gabinetto e' preposto il capo di gabinetto, coadiuvato da uno o piu' vice capo di gabinetto, che coordina l'intera attivita' di supporto del Ministro con particolare riferimento alla conformita' dell'attivita' gestionale di competenza dei Dipartimenti e Servizi, in cui viene articolato il Ministero, all'indirizzo politicoamministrativo.

4. La responsabilita' dell'ufficio legislativo e' affidata ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di gabinetto.

5. Con decreto del Ministro possono essere istituite commissioni di studio e consultive per l'esame di specifiche questioni o materie.

Art. 3.

Organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione

1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dei trasporti e della navigazione si compongono di tre dipartimenti, con compiti finali nonche' con compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e di cinque servizi con compiti strumentali.

2. I dipartimenti sono: a) Dipartimento dei trasporti terrestri; b) Dipartimento della navigazione marittima ed interna; c) Dipartimento dell'aviazione civile.

3. I cinque servizi con compiti strumentali sono: a) il Servizio pianificazione e programmazione; b) il Servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie; c) il Servizio affari generali e del personale; d) il Servizio sistemi informativi e statistica; e) il Servizio di vigilanza sulle ferrovie.

4. Ai dipartimenti, ai servizi ed alle unita' di gestione sono preposti dirigenti generali di livello c.

5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione autonoma, il Servizio di controllo interno.

6. Gli uffici centrali e periferici a livello dirigenziale non generale o equiparato sono disciplinati con successivi decreti ministeriali. Le circoscrizioni territoriali degli uffici marittimi periferici restano quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699.

Art. 4.

Dipartimento dei trasporti terrestri

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri si articola nelle seguenti unita' di gestione: a) unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, con competenza in materia di trasporto di persone e di cose, sia nazionali, sia internazionali, ivi compresi i prezzi e le tariffe; b) unita' di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con competenza in materia di veicoli e loro dispositivi nonche' di conducenti, ivi compresi la circolazione e la sicurezza stradale; c) unita' di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con competenza in materia di coordinamento, sicurezza dei sistemi di trasporto nonche' di recepimento della normativa comunitaria del settore.

Art. 5.

Dipartimento della navigazione marittima ed interna

1. Il Dipartimento della navigazione marittima ed interna si articola nelle seguenti unita' di gestione: a) unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, per l'eserciziodelle competenze statali in materia di programmazione, coordinamento e vigilanza sui porti ivi comprese la classificazione, la realizzazione, la manutenzione e l'escavazione; sulle autorita' portuali; sui servizi portuali; sull'amministrazione del pubblico demanio marittimo; b) unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, per l'esercizio delle competenze statali in materia di politica e disciplina internazionale dei trasporti marittimi, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza della navigazione; di cabotaggio; di servizi di trasporto sovvenzionati con le isole; di formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale marittimo; c) unita' di gestione della navigazione marittima ed interna, per l'esercizio delle competenze statali in materia di proprieta' navale e regime amministrativo delle navi; di sinistri verificatisi in acque marittime o interne; di interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali; di nautica da diporto e per finalita' private; di valutazione tecnica, ispettiva ed estimativa; di vigilanza sugli enti di settore o sull'Istituto nazionale di architettura navale.

Art. 6.

Dipartimento dell'aviazione civile

1. Il Dipartimento dell'aviazione civile, si articola nelle seguenti unita' di gestione: a) unita' di gestione per l'esercizio di potere di indirizzo di vigilanza e di controllo in materia aeronautica di competenza del Ministero; b) unita' di gestione per l'esercizio delle competenze inerenti gli adempimenti relativi ad accordi comunitari ed internazionali, nonche' per la programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati.

Art. 7.

Servizio pianificazione e programmazione

1. Il servizio cura l'esercizio dei poteri d'indirizzo, di pianificazione e di programmazione in materia di trasporti e di navigazione.

2. Il servizio e' competente in materia di pianificazione anche finanziaria dei trasporti nazionali e di coordinamento generale della progettazione e dell'attuazione degli interventi su grandi reti infrastrutturali di rilievo nazionale ed internazionale, di coordinamento per l'integrazione modale fra i sistemi di trasporto stradale, marittimo, aereo, idroviario, ferroviario e ad impianti fissi. Il servizio effettua una valutazione tecnica sul grado di fattibilita' dei singoli progetti da realizzare.

3. Il servizio e', altresi', competente alla predisposizione del piano generale dei trasporti e all'attuazione degli adempimenti in materia di trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

4. Al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento tra i dipartimenti e, in particolare, per realizzare gli obiettivi dell'intermodalita' e' istituito, presso il servizio, un comitato composto dal dirigente generale capo del servizio, dai dirigenti generali capi dei dipartimenti nonche' dai capi dei servizi e delle unita' di gestione di volta in volta interessati. Il comitato e' presieduto dal Ministro, ove questo partecipi alle sue riunioni, ovvero dal dirigente generale capo del servizio. In relazione alla materia oggetto della riunione il presidente del comitato ha la facolta' di convocare anche esperti esterni.

Art. 8.

Servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie

1. Il servizio redige studi economici sul sistema dei trasporti e della navigazione e svolge, d'intesa con l'Ufficio legislativo, attivita' di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridicoeconomiche di competenza dei singoli uffici; cura, altresi', la redazione del bilancio, la sua gestione, relativamente a variazioni ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; coordina l'attuazione della normativa internazionale e comunitaria; coordina la partecipazione di rappresentanti del Ministero agli organismi internazionali e comunitari.

Art. 9.

Servizio affari generali e del personale

1. Il servizio provvede agli affari generali, alle comunicazioni esterne ed alle relazioni con il pubblico, mediante l'individuazione di un apposito ufficio. Provvede, altresi', alla amministrazione del personale che verra' iscritto in un unico ruolo; in attesa dell'unificazione del ruolo ai dipartimenti ed ai servizi e' assegnato il personale appartenente ai precedenti ruoli organici che svolge effettivo servizio presso le sedi centrali dell'amministrazione ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Provvede, da ultimo, alle attivita' di vigilanza e di ispezione interna.

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