DECRETO 4 agosto 2008 - Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espressa nella riunione del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione del 13 marzo 2008;

Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in qualita' di Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome;

Considerato altresi' che le Regioni e le Province autonome al momento dell'espressione del proprio parere, ai fini della modifica degli specifici disciplinari di produzione DOC per l'inserimento della previsione in questione, possono prevedere parametri piu' restrittivi per quanto concerne il livello di rappresentativita' dei richiedenti;

Ravvisata la necessita' di prevedere, a determinate condizioni, l'uso di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione di origine controllata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato...

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