LEGGE 26 aprile 1974, n. 170 - Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi

Coming into Force02 Giugno 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/18/074U0170/CONSOLIDATED/20050201
Published date18 Maggio 1974
Enactment Date26 Aprile 1974
Official Gazette PublicationGU n.129 del 18-05-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.

Art 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti . . . per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.

Art 2.

L'E.N.I. ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attivita' svolta dall'E.N.I. ai sensi del comma precedente e' regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni.

Art 2.

L'E.N.I. ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attivita' svolta dall'E.N.I. ai sensi del comma precedente e' regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni. 1

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

Art 3.

Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciano richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale.

La concessione e' accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonche' quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile.

La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.

Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio e' consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.

Art 3.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.

La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli...

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