DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 98 - Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita').

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012, n. 20) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili, gia' recato dalla previgente legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

22, che nel prevedere l'attuazione di interventi in ambito culturale, ai commi 4 e 5 autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro, e stabiliscono che le iniziative svolte in collaborazione siano realizzate sulla base di apposite convenzioni, con le quali sono definiti l'oggetto e i risultati attesi e vengono fissati il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste nonche' le modalita' di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

33, in base al quale i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente;

34, comma 1, in base al quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con proprio decreto 26 febbraio 2009, n.

053/Pres. (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche' le modalita' di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007);

34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

34, comma 7, per effetto del quale, nelle more della costituzione del registro di cui all'art. 11, le associazioni giovanili di cui all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla legge stessa;

Atteso che, alla luce del nuovo quadro legislativo delle politiche giovanili, si rende necessario adeguare la normativa di cui al suindicato proprio decreto n. 053/Pres./2009, adottando una nuova disciplina regolamentare volta a ridefinire compiutamente i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi del citato art. 22, commi 4 e 5;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al citato art. 34, commi 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento in materia cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del proprio decreto n. 053/Pres./2009, fatta salva la loro applicazione ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 544 del 29 marzo 2012 e n. 676 del 23 aprile 2012, con le quali e' stato approvato, rispettivamente in via preliminare e in via definitiva, il Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')';

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')', nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 2 maggio 2012

TONDO

Allegato

Regolamento concernente i requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita').

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le...

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