LEGGE REGIONALE 18 Giugno 2007, n. 17 - Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell''art. 12 dello statuto di autonomia.

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della regione, le modalita' di elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione.

    Art. 2.

    Durata in carica degli organi

  2. La durata in carica degli organi e' stabilita dallo statuto e dalle disposizioni della presente legge. 2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. 3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale. 4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

    Art. 3.

    Ineleggibilita' e incompatibilita'

  3. I casi di ineleggibilita' e incompatibilita' del Presidente della Regione e dei membri del consiglio e della giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto. 2. Oltre ai casi di ineleggibilita' e incompatibilita' del Presidente della Regione e dei membri del consiglio e della giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non e' immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

    TITOLO II
    FORMA DI GOVERNO
    CAPO I
    Consiglio regionale

    Art. 4.

    Consiglio regionale

  4. Il Consiglio regionale rappresenta la comunita' del Friuli-Venezia Giulia. E' l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.

    Art. 5.

    Organizzazione e funzionamento del consiglio regionale

  5. Il consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. 2. Il regolamento contabile del consiglio e' approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilita' della Regione. 3. Il bilancio della Regione assicura al consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attivita' di studio, ricerca e informazione. 4. Il regolamento del consiglio e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento: a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della giunta e delle relative priorita'; b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma; c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della conferenza dei presidenti delle commissioni, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e degli uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori; d) disciplina, nei limiti previsti dall'art. 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati; e) prevede le modalita' di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle commissioni e alle sedute del consiglio regionale; f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualita' politica o istituzionale; g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attivita' del consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri; h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

    Art. 6.

    Presidente del Consiglio regionale

  6. Il Presidente del consiglio rappresenta il consiglio, di cui e' il portavoce, sovrintende all'attivita' dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del consiglio.

    Art. 7.

    Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge

  7. Il consiglio puo' inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalita' e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.

    Art. 8.

    Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale

  8. Il consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresi' le seguenti funzioni: a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta; b) puo' dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione; c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi; d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'art. 17, nonche' alla formazione degli accordi con lo Stato; e) puo' sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalita' e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio regionale; f) provvede, favorendo le pari opportunita' tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonche' a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'esecutivo; g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo statuto e ne verifica periodicamente lo stato; h) puo' chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale; i) puo' chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni; i) puo' esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al consiglio le proprie decisioni; k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualita' della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

    Art. 9.

    Prerogative dei consiglieri regionali

  9. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia senza vincolo di mandato. 2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del consiglio regionale, delle commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento. 3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. 4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni. 5. Il regolamento del consiglio disciplina le modalita' di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per cio' che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi. 6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni. 7. La legge regionale disciplina l'indennita', anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennita' spettanti al consigliere regionale e' collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del consiglio.

    Art. 10.

    Commissioni consiliari

  10. Le commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio. 2. Ogni...

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