LEGGE REGIONALE 23 Maggio 2007, n. 12 - Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.

Capo I
Finalita' e destinatari

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 22 del 30 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione una politica condivisa a loro destinata, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

    1. promuove la formazione di organismi di rappresentanza che, ai diversi livelli istituzionali, offrano la possibilita' di partecipare attivamente alla vita della propria comunita' e di esprimere le proprie istanze;

    2. sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;

    3. sostiene la capacita' progettuale e creativa dei giovani;

    4. favorisce le iniziative volte ad assicurare spazi e strutture da destinare a luogo d'incontro e di attivita' per i giovani e promuove la formazione di associazioni e di aggregazioni dei giovani.

  2. La Regione realizza la piena integrazione degli interventi presenti nella legislazione vigente che hanno ricadute sulla condizione giovanile, con la programmazione, attuata con il piano triennale delle politiche giovanili, alla quale concorrono enti locali e associazioni giovanili.

    Art. 2.

    Destinatari degli interventi

  3. Le iniziative promosse ai sensi della presente legge si rivolgono agli adolescenti e giovani, di eta' compresa tra i quattordici e i ventinove anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, intese come gruppi non formalmente costituiti, che abbiano la capacita' di realizzare attivita', fornire servizi esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

    Capo II
    Programmazione e soggetti attuatori delle politiche giovanili

    Art. 3.

    Programmazione e coordinamento

  4. La Regione svolge funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi e dei soggetti che operano per la realizzazione delle politiche giovanili al fine di perseguire l'integrazione delle politiche di protezione sociale, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero, e altri interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

    1. sostenere servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creativita' giovanile, tenuto conto anche delle attivita' integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;

    2. promuovere e sostenere interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all'effettivo inserimento dei giovani nella societa', con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell'imprenditorialita', incentivando la creazione di attivita' economiche;

    3. contrastare le forme di disagio e di devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;

    4. promuovere interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarita' piena dopo l'obbligo;

    5. promuovere servizi socio assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, all'educazione, alla salute, all'informazione in campo sessuale e alla sicurezza stradale;

    6. favorire l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, come definite all'Art. 2, comma 1;

    7. valorizzare la creativita' e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e societa', e promuovendo la realizzazione di banche dati e raccolte nelle diverse discipline;

    8. promuovere le politiche della pace, l'interculturalita', la mobilita' e gli scambi internazionali tra giovani;

    9. sostenere le attivita' di volontariato e di servizio civile;

    10. riconoscere le pari opportunita', anche con attenzione al rispetto tra i generi e dell'orientamento sessuale al fine di prevenire discriminazioni e violenze;

    11. sostenere la formazione specifica degli operatori impegnati nell'attuazione delle politiche giovanili.

    Art. 4.

    Azioni regionali per i giovani

  5. Per conseguire le finalita' di cui all'Art. 1, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore con i giovani, con le famiglie, con gli enti locali, con le strutture formative, con i soggetti pubblici e privati del mondo economico e del lavoro, promuovendo e coordinando gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani.

  6. Per perseguire le finalita' di cui al comma 1 la Regione:

    1. attiva, con le modalita' indicate nel capo III, un forum permanente dei soggetti che coordinano e promuovono le politiche giovanili;

    2. favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunita', anche a livello istituzionale, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

    3. esamina, anche con il concorso dei soggetti e degli organismi individuati nel presente capo, la situazione della condizione giovanile nel territorio regionale, rilevando i bisogni, le aspettative e i disagi espressi dai giovani e, in particolare, mettendo in atto le azioni che ne favoriscono l'emersione;

    4. sostiene la realizzazione di strutture e di servizi informativi per i giovani nelle realta' che ne sono sprovviste e provvede alla qualificazione di quelli gia' attivati, tramite la promozione degli informagiovani e degli altri centri informativi, favorendo la loro messa in rete e il loro coordinamento;

    5. sostiene la comunicazione tra i giovani, anche tramite il portale dei giovani, coinvolgendoli nell'elaborazione e nella gestione dello stesso e nell'utilizzo di altri strumenti di comunicazione e di informazione;

      f)sostiene i progetti per i giovani;

    6. favorisce la diffusione di spazi e di strutture che svolgano la funzione di centri di aggregazione giovanile;

    7. promuove l'adozione della carta giovani;

    8. promuove la collaborazione con universita' e istituti scolastici al fine di realizzare le finalita' della presente legge;

    9. promuove interventi per favorire l'orientamento dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

  7. La Regione promuove la conferenza regionale e le assemblee provinciali, coinvolgendo scuole, universita' ed enti locali.

    Art. 5.

    Piano triennale per le politiche giovanili

  8. Il piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani.

  9. Il piano e' elaborato dal Comitato tecnico interdirezionale di cui all'Art. 6, tenendo conto delle proposte dei soggetti di cui agli articoli 8 e 10 ed e' approvato dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

  10. Il piano triennale delle politiche giovanili e i relativi aggiornamenti sono predisposti in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, tenendo conto degli interventi realizzati negli anni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT