DECRETO 18 Aprile 2007 - Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalita' della medesima, che siano regolate le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 "Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue";

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

  1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

    1. si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

    2. sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che gia' lo siano state;

    3. improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

  2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla piu' ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalita' di elezione delle cariche sociali.

    Art. 2.

  3. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

    1. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;

    2. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;

    3. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT