DECRETO 18 Aprile 2007 - Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalita' della medesima, che siano regolate le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 "Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue";
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
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Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
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si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
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sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che gia' lo siano state;
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improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.
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A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla piu' ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalita' di elezione delle cariche sociali.
Art. 2.
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Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:
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promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
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promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
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