LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 - Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

Coming into Force11 Novembre 2005
Enactment Date21 Ottobre 2005
Published date27 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/27/005G0238/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.251 del 27-10-2005
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' ed ambito di applicazione della legge) 1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in materia di attivita' trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalita': a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; b) una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti: a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; c) le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza; f) le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. 3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

Art 2.

(Attivita' trasfusionali) 1. La presente legge disciplina le attivita' trasfusionali ovvero le attivita' riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati. 2. Le attivita' trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art 3.

(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche) 1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche' il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di eta', previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneita' fisica. Per le persone di eta' inferiore ai diciotto anni il consenso e' espresso dagli esercenti la potesta' dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore eta' puo' donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato. 3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale e' un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna puo' dare il propio assenso informato al momento del parto. 4. I protocolli per l'accertamento della idoneita' fisica del donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e di emocomponenti, nonche' del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata "Consulta". 5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.

Art 4.

(Gratuita' del sangue e dei suoi prodotti) 1. Il sangue umano non e' fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria. 2. Le attivita' trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

Capo II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE
Art 5.

(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attivita' trasfusionale) 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attivita' trasfusionali comprendono: a) attivita' di produzione, volte a garantire la costante disponibilita' del sangue e dei suoi prodotti, nonche' il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in: 1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneita' alla donazione; 2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti; 3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalita' relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalita' di cui all'articolo 15; 4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unita' di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione; 5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti; 6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni; 7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonche' per gli interventi in caso di calamita'; 8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18; 9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi; 10) attivita' immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici; 11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze; 12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale; 13) servizio di tipizzazione tissutale; 14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilita' HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52; b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessita' della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti: 1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione; 2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti; 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; 4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza; 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale; 6) coordinamento ed organizzazione delle attivita' di recupero perioperatorio e della emodiluizione; 7) svolgimento di attivita' di...

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