LEGGE 6 marzo 2001, n. 52 - Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo

Coming into Force16 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/15/001G0071/CONSOLIDATED/20130427
Published date15 Marzo 2001
Enactment Date06 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.62 del 15-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

  2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art 2.

(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).

  1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

  2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

  3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.

Art 3.

(Registri regionali e interregionali.

Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).

  1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.

  2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

  3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Art 4.

Donazione di midollo osseo

  1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

  2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

  3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art 4.

Donazione di midollo osseo

  1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

  2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Art 5.

(Diritti dei donatori).

  1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

    1. prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

    2. prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto;

    3. accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

  2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Art 6.

(Spese e tariffe).

  1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonche' alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilita', sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria...

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