LEGGE 4 maggio 1990, n. 107 - Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

Coming into Force26 Maggio 1990
Published date11 Maggio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/11/090G0150/CONSOLIDATED/20051027
Enactment Date04 Maggio 1990
Official Gazette PublicationGU n.108 del 11-05-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

  3. E' consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.

  4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente e' comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.

  5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

  6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

  7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita', il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanita' i dati relativi alla loro attivita'.

  8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai sensi dell'articolo 4, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

  9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art 1.
  1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

  3. E' consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.

  4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente e' comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.

  5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

  6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

  7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita', il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanita' i dati relativi alla loro attivita'.

  8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai sensi dell'articolo 4, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

  9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-6 febbraio 1991 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale "dell'art. 1, nono comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione o alla provincia autonoma inadempiente in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219

Art 2.
  1. In attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti.

  2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

  3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti.

  5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusionali e le unita' di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219

Art 3.
  1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneita' fisica del donatore. Il donatore puo' consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative.

  2. Le caratteristiche e le modalita' delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 12.

  3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di eta' non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potesta' dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.

  4. L'accertamento della idoneita' del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

  5. Il prelievo di sangue intero e' eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilita' ed in sua presenza, da un infermiere professionale.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219

Art 4.
  1. Le attivita' trasfusionali sono organizzate nelle seguenti strutture:

    1. servizi di immunoematologia e trasfusione;

    2. centri trasfusionali;

    3. unita' di raccolta. 2. A livello regionale ed interregionale sono altresi' previsti:

    4. centri di coordinamento e compensazione;

    5. centri ed aziende convenzionate per la produzione di emoderivati.

  2. A livello nazionale e' inoltre prevista la Commissione di cui all'articolo 12.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219

Art 5.
  1. I servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero ed operano in bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia. Essi possono essere integrati da uno o piu' centri trasfusionali laddove il bacino di utenza superi i 400.00 abitanti.

  2. I servizi di immunoematologia e trasfusione esercitano le seguenti funzioni:

  1. eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneita' alla donazione dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti;

  2. effettuare la raccolta, la tipizzazione, la conservazione e l'assegnazione del sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua...

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