PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998 - Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario e nella regione autonoma della Sicilia
IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
Ritenuta la necessita' di provvedere, secondo la competenza
attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali
fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto
ordinario e nella regione autonoma della Sicilia, alla definizione
delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art.
1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla
definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di
parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di
propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella
radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto
conseguimento degli obbiettivi di parita' di trattamento anche nei
programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisi;
Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei
criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale
e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna
elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle
aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale
nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle
stesse aree;
Dispone:
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
Propaganda elettorale
Art. 1.
Comunicazione preventiva
1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei
trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda
elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali
fissate per il giorno 24 maggio 1998, sono tenuti a dare notizia
dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998,
attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il
comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve
precisare:
-
l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione
per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono della redazione della testata e degli uffici della
concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di
autoregolamentazione e' depositato;
-
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di
pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
-
le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
-
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al precedente comma.
4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce
condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di
propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato
dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per
le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo' avere
inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo.
Art. 2.
Codice di autoregolamentazione
1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per
ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano
equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta nei termini stabiliti.
2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella
comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in
qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori.
E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di
autoregolamentazione della testata interessata.
Art. 3.
Modalita' dei messaggi di propaganda
1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente
riconoscibili anche per specifica collocazione, secondo modalita'
uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro
committente.
Art. 4.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale
tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla
stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del
messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di
propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo
le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente
il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il quaranta per
cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa
minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla
testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve
aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita'
editoriali.
2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non puo' eccedere il
limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.
3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle
tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine
locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche',
eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa
collocazione del messaggio.
4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi
di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad
uno di essi.
5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale a
qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per
l'accesso agli spazi di propaganda nonche' i listini in relazione ai
quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Pubblicita' elettorale
Art. 5.
Divieto di pubblicita' elettorale
1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la
pubblicita' elettorale.
2. Si considerano forme di pubblicita' vietata le inserzioni di
meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al
voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione
politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una
critica motivata nei confronti dei competitori.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Propaganda elettorale
Art. 6.
Comunicazione preventiva
1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva qualora
intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni
precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 24
maggio 1998, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei
relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998 attraverso un apposito
comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si
riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta
nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
-
l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione
per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei
programmi da realizzare, nonche' per la definizione delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della
concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato;
-
le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice
di autoregolamentazione;
-
le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come
autonomamente...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA