PROVVEDIMENTO 25 marzo 1998 - Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto ordinario e nella regione autonoma della Sicilia

IL GARANTE

PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del

sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del

consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.

515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessita' di provvedere, secondo la competenza

attribuitagli e relativamente alle elezioni comunali e provinciali

fissate per il giorno 24 maggio 1998 nelle regioni a statuto

ordinario e nella regione autonoma della Sicilia, alla definizione

delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art.

1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla

definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di

parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di

propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella

radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto

conseguimento degli obbiettivi di parita' di trattamento anche nei

programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisi;

Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei

criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per

l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana

e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale

e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le

emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna

elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o

periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle

aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale

nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle

stesse aree;

Dispone:

Titolo I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

Propaganda elettorale

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni

locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei

trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda

elettorale per le elezioni dei presidenti delle province e dei

consigli provinciali ovvero dei sindaci e dei consigli comunali

fissate per il giorno 24 maggio 1998, sono tenuti a dare notizia

dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998,

attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata

interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica

si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella

di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia

stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il

comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere

inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione

del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato

pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su

altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato

rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve

precisare:

  1. l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione

    per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni

    generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di

    telefono della redazione della testata e degli uffici della

    concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di

    autoregolamentazione e' depositato;

  2. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale

    indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di

    pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere

    prenotati;

  3. le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente

    determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti

    stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';

  4. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per

    la fruizione degli spazi medesimi.

    3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di

    testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del

    presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno

    indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e

    le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui

    al precedente comma.

    4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche

    in ogni altra forma ritenuta opportuna.

    5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce

    condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di

    propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato

    dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine

    stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per

    le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo' avere

    inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione

    del comunicato preventivo.

    Art. 2.

    Codice di autoregolamentazione

    1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per

    ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la

    disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di

    autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano

    equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne

    facciano richiesta nei termini stabiliti.

    2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione

    di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella

    comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al

    Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in

    qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori.

    E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di

    autoregolamentazione della testata interessata.

    Art. 3.

    Modalita' dei messaggi di propaganda

    1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente

    riconoscibili anche per specifica collocazione, secondo modalita'

    uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro

    committente.

    Art. 4.

    Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

    1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale

    tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla

    stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del

    messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di

    propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo

    le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente

    il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il quaranta per

    cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa

    minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla

    testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve

    aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita'

    editoriali.

    2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per

    l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non puo' eccedere il

    limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

    3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle

    tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine

    locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche',

    eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa

    collocazione del messaggio.

    4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi

    di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad

    uno di essi.

    5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale a

    qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per

    l'accesso agli spazi di propaganda nonche' i listini in relazione ai

    quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

Pubblicita' elettorale

Art. 5.

Divieto di pubblicita' elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,

ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la

pubblicita' elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicita' vietata le inserzioni di

meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al

voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione

politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una

critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi

ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

Propaganda elettorale

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva qualora

intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni

precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le

elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 24

maggio 1998, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei

relativi spazi entro il giorno 18 aprile 1998 attraverso un apposito

comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si

riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta

nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

  1. l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione

    per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei

    programmi da realizzare, nonche' per la definizione delle condizioni

    generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di

    telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della

    concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato;

  2. le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice

    di autoregolamentazione;

  3. le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come

    autonomamente...

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