Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alle campagne per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, per l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna, fissate per il giorno 13 giugno...

Titolo I ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO

Capo I Stampa periodica e quotidiana

Sezione I - PROPAGANDA ELETTORALE

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiarano applicabili per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nonche', in quanto compatibili, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e per le elezioni comunali e provinciali le disposizioni degli articoli 1 e 6, con le le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19; Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; Vista la legge 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni della regione autonoma della Sardegna sull'elezione del consiglio regionale; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Ritenuta la necessita' di provvedere, relativamente alla elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, alle elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale ed all'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna - tutte fissate per il giorno 13 giugno 1999 - alla definizione delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi; Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva; Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale; Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle campagne elettorali per le elezioni comunali e provinciali e per l'elezione del consiglio della regione autonoma Sardegna, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di parte, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalle anzidette consultazioni elettorali nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree; Dispone

Art. 1.

Comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per il giorno 13 giugno 1999, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il 7 maggio 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve precisare

  1. l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di autoregolamentazione e' depositato; b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al precedente comma.

4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo' avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione 1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare - anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalita' di prenotazione - che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori.

E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalita' dei messaggi di propaganda 1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

2. Il principio di parita' va osservato tra le liste ed i candidati della stessa circoscrizione nonche' tra i partiti e/o i movimenti politici.

3. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 4 e 5, intendendosi sostituite la parola "radiotelevisivo" con le parole "a mezzo stampa" e le parole "dell'emittente" con le parole "della pubblicazione".

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda 1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita' editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non puo' eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche', eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque...

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