Proroga dei termini, stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che abroga il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n.

119, in base ai quali e' previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento rateale del prelievo supplementare se rinunciano ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari; Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee, che accorda allo Stato italiano, la possibilita' per i produttori di versare il prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004; Visto il decreto 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003; Visto il decreto 13 novembre 2003, recante proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003...

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