DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 419 - Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti

Coming into Force12 Novembre 1974
Enactment Date31 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/13/074U0419/CONSOLIDATED/19920221
Published date13 Settembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.239 del 13-09-1974 - Suppl. Ordinario
Titolo I SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 471;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Criteri generali

La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado e' espressione dell'autonomia didattica dei docenti e puo' esplicarsi:

  1. come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;

  2. come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art 2.

Sperimentazione metodologico-didattica

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.

Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art 3.

Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture puo' essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.

Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente.

Le istituzioni cui sia stato gia' riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere.

Art 4.

Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

Sara' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

Art 5.

Iscrizione degli alunni

L'iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui al precedente art. 3 avviene a domanda.

Art 6.

Documentazione, valutazione e comunicazioni

La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente art. 3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Titolo II AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE
Art 7.

Criteri generali

L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui al successivo art. 9.

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art 8.

Consulenza tecnico-scientifica in materia d'aggiornamento

Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Possono essere chiamati a prestare la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT