DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417 - Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Coming into Force12 Novembre 1974
Enactment Date31 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/09/13/074U0417/CONSOLIDATED/20010509
Published date13 Settembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.239 del 13-09-1974 - Suppl. Ordinario
TITOLO I FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Liberta' di insegnamento

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento. L'esercizio di tale liberta' e' inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalita' degli alunni.

Tale azione di promozione e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

Art 2.

Funzione docente

La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al governo della comunita' scolastica.

In particolare, essi:

  1. curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

  2. partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

  3. partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

  4. curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

  5. partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Art 3.

Funzione direttiva

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito dei circoli o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Art 4.

Funzione ispettiva

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa e' esercitata da ispettori tecnici...

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