DELIBERAZIONE 27 marzo 2008 - Fondo per le aree sottoutilizzate, ex articolo 61 della legge finanziaria 2003 - Assegnazioni per l''anno 2008 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 37/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto in particolare l'art. 10 della predetta legge n. 64 del 1986, il quale, fra l'altro, prevede che il Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) possa concedere, a valere sugli stanziamenti di cui alla stessa legge, un contributo sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attivita' produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare l'art. 19, comma 5, come successivamente integrato e modificato, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che modifica ed integra il predetto art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto inoltre l'art. 19, comma 5, del predetto decreto-legge n. 32/1995, il quale, dispone che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del richiamato decreto legislativo n. 96/1993, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) provveda mediante un Commissario ad acta e consulenti giuridici, ponendo l'onere dei relativi compensi a carico della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modificazioni e integrazioni, assegnata allo stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge...

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