LEGGE 24 ottobre 2006, n. 269 - Sospensione dell'efficacia nonche' modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

Coming into Force08 Novembre 2006
Published date24 Ottobre 2006
Enactment Date24 Ottobre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/10/24/006G0289/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.248 del 24-10-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilita» sono soppresse;

  2. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio. L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

    2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica

    .

    3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

  4. all'articolo 2, comma 1:

    1) la lettera i) e' abrogata;

    2) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:

    v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

    ;

    3) la lettera z) e' abrogata;

    4) la lettera bb) e' abrogata;

    5) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:

    ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza

    ;

  5. all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare

    ;

  6. all'articolo 3, comma 1:

    1) la lettera f) e' abrogata;

    2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

    h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato

    ;

    3) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

    i) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste

    ;

    4) la lettera l) e' abrogata;

  7. dopo l'articolo...

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