DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 109 - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Coming into Force05 Aprile 2006
Enactment Date23 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/21/006G0137/CONSOLIDATED/20150722
Published date21 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-2006
Capo I Della responsabilita' disciplinare dei magistrati
Sezione I Degli illeciti disciplinari
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l'applicazione delle medesime, nonche' la modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell'articolo 2, con cio' dovendosi ritenere contestualmente assorbita anche la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Doveri del magistrato

  1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.

  2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

  3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l'applicazione delle medesime, nonche' la modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell'articolo 2, con cio' dovendosi ritenere contestualmente assorbita anche la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Doveri del magistrato

  1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.

Art 2.

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

  1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

    a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto

    danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

    b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di

    incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento

    giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

    successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del

    presente decreto;

    c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

    d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia

    rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario,

    ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

    e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro magistrato;

    f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

    g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

    i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;

    l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei

    presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai

    quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta

    dalla legge;

    m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso

    diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

    n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi

    competenti;

    o) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;

    p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa

    vigente se ne e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei

    doveri di diligenza e laboriosita';

    q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave,

    salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non

    eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il

    compimento dell'atto;

    r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;

    s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di

    redigere i relativi provvedimenti;

    t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione

    legittima dell'organo competente;

    u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto

    di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza

    sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti,

    quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

    v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari

    in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con

    provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;

    z) il tenere rapporti in relazione all'attivita' del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalita'

    previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della

    delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4,

    della legge 25 luglio 2005, n. 150;

    aa) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla...

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