CIRCOLARE 27 agosto 2014, n. 24/RGS - Modalita' di utilizzo dello speciale ordine di pagamento-SOP, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Istruzioni e chiarimenti. (14A07008)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alle amministrazioni centrali dello Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura Generale dello Stato Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali Alle ragionerie territoriali dello Stato All'Agenzia delle entrate All'Agenzia delle dogane e dei monopoli All'Agenzia del demanio e, per conoscenza: Alla Banca d'Italia Al Dipartimento del Tesoro Al Dipartimento delle Finanze Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi Premessa. In via generale, non puo' essere esclusa la circostanza per cui un'Amministrazione dello Stato sia temporaneamente impossibilitata a dare corso a un'ingiunzione di pagamento, sancita da un provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia esecutiva, per la momentanea carenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo di spesa. Al fine di ovviare, nel rispetto dei diritti del creditore gia' riconosciuti in sede contenziosa, alla suddetta problematica, la vigente normativa consente, in presenza di determinati presupposti, al dirigente responsabile di emettere uno speciale ordine di pagamento (di seguito, SOP) rivolto alla tesoreria dello Stato (Banca d'Italia), con il quale chiede alla stessa di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverra' non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. Si tratta di un procedimento speciale - fondamentalmente correlato a situazioni di emergenza, dovendo limitare tali operazioni, costituenti partite in conto sospeso, nei soli casi dovuti e per il tempo strettamente necessario - finalizzato, tra l'altro, ad evitare i possibili aggravi di spesa scaturenti da una procedura esecutiva intrapresa dal creditore, il tutto al fine di contemperare, in pratica, il diritto del medesimo creditore con le esigenze di finanza pubblica, le quali potrebbero essere lese, ad esempio, da un eventuale pignoramento dei fondi in tesoreria. Cio' brevemente premesso, con la presente circolare si intendono diramare piu' esaustive indicazioni in merito agli aspetti operativi concernenti i SOP, non solo per quanto attiene ai presupposti per la loro emissione, ma anche, se non soprattutto, in riferimento alle fasi di monitoraggio e controllo incombenti, a seconda dei casi, alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o agli Uffici centrali di bilancio (UCB) competenti (d'ora in avanti, complessivamente, anche «sistema delle ragionerie» oppure «uffici di controllo»), illustrando l'intero ciclo di vita del SOP, dall'avvio del procedimento alla fase di regolazione contabile. 1. Quadro normativo di riferimento. La norma cardine afferente ai SOP e' costituita dall'art. 14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - modificato, in relazione ai profili in esame, dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - il quale, per gli aspetti qui d'interesse, ai commi 1 e 2, testualmente recita: «1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto;

1-bis. ... (omissis);

  1. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma». Successivamente, prima con il decreto 2 aprile 1997 del Ministro del tesoro e, dopo, con il decreto 1° ottobre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 novembre 2002, n. 275), sono state dettate le regole concernenti le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche del SOP, atto contenente l'ordine rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. Allo scopo, il precisato decreto ministeriale reca in allegato uno schema utilizzabile per l'emissione del SOP. A valenza piu' ampia, va pure tenuta in debita considerazione la disposizione di cui all'art. 17, afferente alla registrazione dei pagamenti in conto sospeso, del decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 2007, supplemento ordinario n. 160), recante le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (ISTS). Oltre alla normativa di rango primario e secondario teste' richiamata, per illustrare la tematica, sono state diramate, a suo tempo, le seguenti circolari: n. 74/RGS del 15 ottobre 1997;

n. 44/RGS del 4 dicembre 2002;

n. 27/RGS del 19 maggio 2003;

n. 20/RGS del 6 maggio 2004;

n. 22/RGS del 3 giugno 2005;

n. 31/RGS del 26 ottobre 2005;

n. 1/RGS del 12 gennaio 2010. Cio' precisato, come pure accennato in Premessa, esigenze di semplificazione amministrativa hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da emanare piu' organiche istruzioni in materia, superando le problematiche risultanti dalla stratificazione di comportamenti e indicazioni avvenuta nel tempo, anche a causa del succedersi dei numerosi documenti di prassi sopra elencati. Quanto alle modalita' espositive, le questioni trattate, con particolare attenzione ai temi pratici, attengono ai presupposti per l'emissione del SOP, agli adempimenti di natura amministrativa e contabile in capo alle amministrazioni interessate, ai profili di regolazione contabile, agli aspetti generali concernenti il monitoraggio e controllo e a quelli inerenti alle responsabilita'. 2. I presupposti per l'emissione del SOP. Non appare superfluo esporre che l'iter per l'emissione del SOP e' un procedimento che si applica esclusivamente alle Amministrazioni statali, costituendo il SOP, peraltro, un atto dovuto, sempreche' ne ricorrano i presupposti di legge. D'altra parte, una ingiustificata inerzia dell'amministrazione, come accennato, oltre a ledere i diritti del creditore, puo' comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, con potenziali risvolti in ordine a profili di responsabilita' amministrativa del dirigente interessato, preposto all'esecuzione della sentenza di condanna della pubblica amministrazione. Per legittimare l'emissione del SOP, comunque, occorre che il creditore provveda alla notifica della sentenza (o del lodo) - in cui e' sancita la condanna al pagamento di una somma di denaro - all'Avvocatura dello Stato, per la decorrenza dei termini strettamente processuali, e alla competente amministrazione statale, ai fini della decorrenza dei termini per l'esecuzione spontanea da parte della stessa. In proposito, si sottolinea che la sola notificazione all'Avvocatura dello Stato non reca alcun effetto quanto allo spatium adimplendi per l'amministrazione debitrice e non consente al creditore di attivare la procedura di esecuzione forzata. A norma dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, occorre...

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